Statuto - Pane Quotidiano

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Associazione
STATUTO

ARTICOLO 1
NATURA E FINALITÀ DELLASSOCIAZIONE


1.1 L'Associazione denominata “Pane Quotidiano”, già “Società filantropica per il pane quotidiano” istituita in Firenze nell'anno 1898 allo scopo di ridurre l’accattonaggio con la beneficenza, ebbe vita e prospero per le offerte spontanee di generosi oblatori ai quali si unì la signora Amalia Ferraris Vedova Torre che, morendo, nell’anno 1904 lasciò un legato di Lire Italiane 10.000,00. Con decreto del 17 dicembre 1905 l’ente fu dichiarato Opera Pia ed è oggi associazione apolitica, non religiosa, senza finalità di lucro, e coerente con i principi espressi nella Carta delle ONG di sviluppo e di aiuto umanitario dell'Unione Europea.

1.2 L’associazione persegue fini di solidarietà sociale con lo scopo di operare per la fornitura a soggetti bisognosi, specie bambini ed anziani, di alimenti, di mezzi e beni, anche di natura sanitaria, che possano contribuire al loro sostentamento e favorire il loro stato di salute e benessere, l'avviamento allo studio, al lavoro ed al l'inserimento nella società anche mediante l’assegnazione di borse di studio ed incentivi in genere; agisce su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo per l'area del comune fiorentino. Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potrà fra l'altro:
a) promuovere, valorizzare e favorire la salute, eventualmente aiutando la ricerca ad essa attinente;
b) operare nel settore dell’acquisizione di strumentazioni e di materiali medici e para-medici da fornire a soggetti che ne abbiano necessità; o anche, per i medesimi fini, istituire strutture ambulatoriali a carattere assistenziale in genere;
c) operare per l’acquisizione di strutture e di attrezzature da adibire a scopi sociali (refettori, case famiglia o altro che non contrasti con le norme statuarie);
d) ampliare, aggiornare, sviluppare le attività dell'Associazione attraverso l'impiego dei media e di nuove tecnologie informatiche e telematiche;
e) svolgere ogni altra attività connessa purché non in contrasto con i principi e i valori associativi a cui il presente Statuto è ispirato e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia;
f) assumere, nei limiti previsti dalla legge, partecipazioni in soggetti operanti nei settori di suo interesse o comunque in settori connessi o ritenuti utili, sia direttamente che indirettamente, al perseguimento delle finalità associative;
g) compiere operazioni di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attività, per il raggiungimento degli scopi sociali, purché ritenute utili e/o connesse e/o strumentali per la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
h) promuovere ed organizzare iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo e ricreativo.


ARTICOLO 2
SEDE E DURATA


2.1 L'Associazione ha sede legale in Firenze, e durata illimitata. Altre sedi secondarie e sezioni potranno essere istituite con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Ugualmente la sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo purché nell’ambito del medesimo Comune.


ARTICOLO 3
RAPPORTO ASSOCIATIVO


3.1 L’Associazione è composta da:
a) SOCI ORDINARI: ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo dopo valutazione della loro richiesta scritta.
b) SOCI BENEMERITI: nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro - persone fisiche od enti - che abbiano acquisito particolari benemerenze per il loro prestigio e preparazione professionale, o per l’impegno anche di natura economica, svolto in favore dell'Associazione stessa.

3.2 Il rapporto associativo può estinguersi per morte o estinzione dell'ente o:
a) per recesso del socio: a qualunque categoria appartenga, il socio potrà recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento; la dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso;
b) per decadenza: il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità di Socio Ordinario chi non provvede a versare la quota associativa nei termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo stesso; in tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all’interessato;
c) per espulsione: il Consiglio Direttivo potrà, per gravi motivi, deliberare l'espulsione di un socio. Contro tale delibera, inviata per raccomandata A/R o PEC al domicilio risultante all’Associazione, il socio potrà ricorrere all’Assemblea tramite nota scritta depositata presso la sede legale dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della raccomandata o PEC.

3.3 I Soci che recedono, decadono o vengono espulsi non avranno alcun diritto a ripetere dall'associazione le quote ed i contributi versati all'associazione prima di perdere la qualità di Socio.


ARTICOLO 4
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


4 1 L’organizzazione si ispira a principi di democrazia interna. Sono organi dell’associazione:
a) L'Assemblea;
b) ll Consiglio Direttivo;
c) ll Presidente;
d) Il Vice Presidente Vicario e altro Vice Presidente
e) Il Tesoriere;
f) Il Segretario;
g) Il Collegio dei Revisori;
Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito.


ARTICOLO 5
L’ASSEMBLEA DEI SOCI


5.1 L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci e si riunisce presso la sede legale od altrove. Partecipa all'Assemblea con diritto di voto anche il Presidente Onorario, se nominato.

5.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile su convocazione del Presidente, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso. L'Assemblea ordinaria/straordinaria può essere altresì convocata su richiesta del Consiglio Direttivo per dibattere e/o deliberare sull'ordine del giorno predisposto dall’Organo richiedente. L'Assemblea ordinaria deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta formale almeno un decimo degli associati. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno redigere l’ordine del giorno che il Presidente dovrà far pervenire alla generalità dei Soci con la convocazione dell’Assemblea.

5.3 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo (anche fax, e-mail etc.) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

5.4 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio può essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un socio della stessa organizzazione delegato in forma scritta, o da un Legale Rappresentante di un altro soci delegato in forma scritta. Ciascun socio potrà avere al massimo 5 (cinque) deleghe.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti, o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Ove il socio inadempiente venga, comunque, eletto ad una delle cariche previste dal presente statuto tale elezione sarà ritenuta nulla.

5.5 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, ed ha i seguenti compiti e funzioni:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio annuale consuntivo di esercizio, l’eventuale relazione annuale delle attività svolte, l’eventuale documento di programmazione e l’eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) definisce gli eventuali mandati straordinari del Consiglio Direttivo;
d) discute e delibera sui documenti predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea;
e) approva l'eventuale Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
f) su indicazione del Consiglio Direttivo, può nominare tra i soci ordinari un Presidente Onorario stabilendone compiti e mansioni che, se nominato, partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto in Assemblea.

5.6 L'Assemblea ordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente od in mancanza da altra persona eletta dall'Assemblea.
5.7 L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:
a) modifiche allo Statuto;
b) scioglimento dell'Associazione.
c) trasferimento della sede legale fuori dal Comune ove era istituita.

Le delibere di cui al punto a e c) possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci in prima convocazione e con la maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione; le delibere di cui al punto b) possono essere assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea tra i soci Ordinari. Il seggio elettorale sarà composto da 2 (due) Consiglieri allo scopo delegati dal consiglio direttivo in carica e da 3 (tre) soci ordinari scelti dal consiglio medesimo, i quali saranno aiutati nell'espletamento delle operazioni elettorali dal Segretario.
Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni. I membri uscenti sono rieleggibili.
ll Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale od altrove ed è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.

6.2 Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, sino al massimo della metà, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così cooptati rimarranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea, la quale dovrà procedere alla nuova nomina e/o conferma. Il Consigliere così nominato o confermato dall'Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

6.3 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e comunque nel momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

6.4 Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la cessazione dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte dell’Assemblea che dovrà essere immediatamente convocata.

6.5 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, due Vice-Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere.

6.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che l'interesse dell'Associazione lo richieda o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso che in tal caso dovranno indicare i punti all'ordine del giorno.

6.7 La convocazione avviene mediante avviso comunicato a tutti i Consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (anche fax, e-mail etc.), di regola almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

6.8 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

6.9 Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione, o di chi presiede la riunione del Consiglio.
Di ogni riunione, il Segretario dovrà redigere il Verbale e sottoscriverlo unitamente a chi avrà presieduto la riunione stessa.

6.10 Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto lo stesso provvede alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, in conformità allo Statuto dell'Associazione stessa, nonché agli indirizzi programmatici dell'Assemblea.
Pertanto il Consiglio Direttivo:
a) stabilisce la quota associativa annua per i soci ordinari;
a) b) redige il bilancio consuntivo di esercizio, e l'eventuale relazione annuale delle attività svolte, l'eventuale documento di programmazione e l’eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare per l'approvazione dell'Assemblea; c) esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
d) istituisce nuove sedi e sezioni secondarie ovunque e trasferisce la sede legale purché nell’ambito dello stesso Comune ove essa era istituita;
e) redige l'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) delibera su ammissione, nomina, recesso, decadenza, ed espulsione dei soci;
g) può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti ivi compreso Presidente, Vice-Presidente vicario, Segretario e Tesoriere anche disgiuntamente, determinando i limiti ed i poteri della delega;
h) può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più soci anche non investiti di cariche sociali, per problematiche specifiche e, comunque per limitati periodi di tempo;
i) esprime un parere sui documenti sottoposti alla sua attenzione;
b) l) in caso di scioglimento dell'Associazione, propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; e propone inoltre il nome dei liquidatori ai quali verrà dato mandato di eseguire quanto deliberato dall’Assemblea.


ARTICOLO 7
PRESIDENTE

7.1 Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Direttivo per l'intera durata del Consiglio stesso, e può essere rieletto per più mandati successivi.

7.2 La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte terzi, ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio. Qualora gli sia stata attribuita una delega di poteri da parte del Consiglio Direttivo, potrà operare nei limiti di detta delega;

7.3 Il Presidente del Consiglio presiede e convoca, a norma di statuto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

7.4 Se non risulta possibile riunire preventivamente il Consiglio Direttivo il Presidente può adottare, in via d'urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno, da sottoporre al Consiglio nella sua prima riunione da convocare entro 7 (sette) giorni.


ARTICOLO 8
VICE-PRESIDENTE VICARIO E VICE-PRESIDENTE

8.1 Il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito o su delega dello stesso Presidente. Il Vice-Presidente Vicario in caso di definitiva mancanza del Presidente, compresi i casi di suo recesso, dimissioni, decadenza, espulsione, subentra al Presidente sino a successiva riunione del Consiglio Direttivo.

8.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Vice-Presidente Vicario in caso di sua assenza e/o impedimento.

ARTICOLO 9
TESORIERE E SEGRETARIO

9.1 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
a) predisporre la formazione del bilancio consuntivo annuale, del bilancio preventivo e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea;
b) sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo delI’ Associazione;
c) verificare la posizione contabile dei singoli soci.

9.2 Il Segretario ha i seguenti compiti:
a) spedire gli avvisi per le Adunanze dell'Assemblea;
b) estendere i verbali di queste e curare ogni conseguente adempimento amministrativo;
c) curare la corrispondenza dell'Associazione;
d) coadiuvare il collegio elettorale insediato per ogni elezione dei membri del Consiglio direttivo;
e) coadiuvare il Presidente in tutto ciò che da questo può essere richiesto.


ARTICOLO 10
COLLEGIO DEI REVISORI

10.1 Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Legali eletti dall’Assemblea per un periodo di 4 (quattro) anni. il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente, ed ha le seguenti funzioni:
a) controllare la contabilità e la gestione amministrativa dell'Associazione;
b) esaminare il bilancio annuale consuntivo e preventivo prima della loro trasmissione all’assemblea, e redigere le relazioni relative di accompagnamento agli stessi.


ARTICOLO 11
GRATUITÁ DEGLI INCARICHI

11.1 Tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto conferiti ed eseguiti dai soci sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 12
QUOTA SOCIALE ANNUALE E CONTRIBUZIONI

12.1 Tutti i Soci Ordinari sono tenuti a versare all'Associazione la quota o contributo sociale annuale nella misura di volta in volta determinata dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 6.10 del presente Statuto.

ARTICOLO 13
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

13.1 Il patrimonio della Associazione è costituito da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici e di enti privati;
f) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
g) proventi di attività di ogni specie esercitata dall’Associazione per il compimento dell’oggetto sociale, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) dalle proprietà immobiliari;
l) dagli avanzi di gestione sociale i quali non possono essere distribuiti ai soci neanche in modo indiretto, ma devono essere impiegati solo per le attività istituzionali o per quelle ad esse connesse;
m) dal reddito di ogni altro bene, anche immobile, che pervenga nella disponibilità dell’associazione;
n) da ogni entrata monetaria derivante dallo sfruttamento dei beni, mobili ed immobili che siano nella disponibilità dell’associazione;

13.2 L’esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

13.3 L’Organo Amministrativo redigerà il bilancio consuntivo di esercizio ed il bilancio preventivo ed i relativi documenti accompagnatori per l'anno successivo da presentare per l’approvazione dell'Assemblea.

13.4 Tutti gli eventuali avanzi di gestione annuali debbono essere reimpiegati nell’attività dell'Associazione o comunque incrementare il patrimonio di essa. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei soci o dei Consiglieri o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione.


ARTICOLO 14
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

14.1 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, a norma dell'articolo 5.7 del presente Statuto.
In tale sede, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, previa determinazione delle modalità e poteri ad essi attribuiti, secondo le norme vigenti tempo per tempo.
In ogni caso il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali.

ARTICOLO 15
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

15.1 Tutte le eventuali controversie tra I’ Associazione ed i Soci e tra i Soci stessi, relativa a quanto oggetto del presente statuto, nessuna esclusa, con il solo limite della sua compromettibilità ai sensi di legge, sarà sottoposta alla decisione in via rituale di un Collegio Arbitrale nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze su istanza della parte più diligente.


ARTICOLO 16
RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE


16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 
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