Dal 1 gennaio 2018, per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate a favore di Enti del Terzo Settore, si applicano, in campo fiscale, le norme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).
L’articolo 83 del decreto stabilisce che dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (vale a dire quelle assoggettate all’IRPEF) si possa detrarre un importo pari al 30% di quanto erogato a favore degli enti del Terzo Settore, per una cifra complessiva non superiore a 30.000 euro.
In alternativa, per le donazioni in denaro, è riconosciuta la deduzione del 10% del reddito complessivo netto dichiarato. L’eccedenza potrà essere computata negli anni successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, (anche se solo fino al quarto anno).
Le donazioni in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore erogate da enti e società (soggette alla IRES) è prevista solo la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Anche in questo caso, qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per poter aver accesso ai benefici fiscali occorre che la donazione sia effettuata a mezzo di carta di credito, bancomat, bollettino postale, bonifico bancario, bonifico postale, assegno bancario non trasferibile, o assegno circolare non trasferibile; non accedono al beneficio fiscale le donazioni effettuate in contanti.
Nota Bene! L’art. 66 del DL 18/2020 “Cura Italia” prevede ora ulteriori agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa. Per costoro vi è un ampliamento della soglia di deducibilità: infatti, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, sono deducibili dal reddito d’impresa per intero. Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.